Assegno d’invalidità, quanto spetta?

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L’assegno ordinario d’invalidità spetta alla generalità degli iscritti alle gestioni Inps: ad esempio, spetta a chi è iscritto al fondo pensione lavoratori dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata.

Perché si possa ottenere l’assegno ordinario d’invalidità, nel dettaglio, è necessario possedere:

  • almeno 5 anni di contributi;
  • almeno 3 anni di contributi versati nell’ultimo quinquennio;
  • un’invalidità superiore ai 2/3, ossia la riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3.

Per sapere quanto spetta, bisogna considerare che l’assegno d’invalidità è calcolato allo stesso modo della generalità delle pensioni dirette, cioè:

  • col sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011 (che si basa sulla media degli ultimi stipendi), poi contributivo (questo sistema si basa invece sulla contribuzione accreditata e sull’età pensionabile), per chi possiede almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;
  • col sistema retributivo sino al 31 dicembre 1995, poi contributivo, per chi possiede meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995: si tratta del cosiddetto sistema misto;
  • col sistema integralmente contributivo per chi non possiede contributi versati alla data del 31 dicembre 1995.

Riduzioni dell’assegno d’invalidità

L’assegno ordinario d’invalidità è compatibile con i redditi da lavoro, ma limitatamente. Per i titolari di assegno di invalidità, difatti, la legge prevede una riduzione dell’assegnose il titolare continua a lavorare e supera un determinato limite di reddito. In particolare:

  • se il reddito supera 4 volte il trattamento minimo annuo l’assegno d’invalidità si riduce del 25%: in pratica, se il reddito supera 26.098,28 euro annui (che corrispondono al trattamento mensile, 501,89 euro, moltiplicato per 13 mensilità e per 4), l’assegno d’invalidità è ridotto di ¼;
  • se il reddito supera 5 volte il trattamento minimo annuo l’assegno d’invalidità si riduce del 50%: in pratica, se il reddito supera 32.622,85 euro annui (che corrispondono al trattamento mensile, 501,89 euro, moltiplicato per 13 mensilità e per 5), l’assegno d’invalidità viene dimezzato.
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Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l’assegno di invalidità ridotto, in ogni caso, non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente a quella nella quale il reddito posseduto si colloca.

Seconda riduzione dell’assegno d’invalidità

Tuttavia, se l’assegno già ridotto resta lo stesso superiore al trattamento minimo, cioè supera 501,89 euro mensili,  può subire un secondo taglio, in questo caso una trattenuta. L’applicabilità di questa riduzione dipende dall’anzianità contributiva dell’interessato:

  • con almeno 40 anni di contributi non deve essere applicata alcuna trattenuta aggiuntiva: questo sarebbe il Suo caso;
  • con meno di 40 anni di contributi scatta la seconda trattenuta, che varia a seconda che il reddito provenga da lavoro dipendente o autonomo:
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o             relativamente al lavoro dipendente, la trattenuta è pari al 50% della quota di assegno che eccede il trattamento minimo, entro comunque l’importo dei redditi da lavoro percepiti (articolo 10, Dlgs 503/1992;

o             relativamente al lavoro autonomo, invece, la trattenuta è pari al 30% della quota eccedente il trattamento minimo, ma non può essere superiore al 30% del reddito prodotto (articolo 72 della legge 388/2000).

Questa seconda riduzione non può essere applicata se:

  • l’ulteriore reddito conseguito è inferiore al trattamento minimo;
  • il lavoratore è impiegato in contratti a termine di durata inferiore a 50 giornate nell’anno solare;
  • il reddito conseguito deriva da attività socialmente utili svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani promossi da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private.

Trasformazione dell’assegno d’invalidità in pensione di vecchiaia

Al compimento dell’età pensionabile, cioè quando l’assegno viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia, queste riduzioni non scattano più, in quanto la prestazione di vecchiaia è compatibile pienamente con lo svolgimento di attività lavorativa. In caso di trasformazione dell’assegno in pensione di vecchiaia la pensione è dunque cumulabile con i redditi da lavoro.

L’assegno viene trasformato automaticamente in pensione di vecchiaia al compimento di 66 anni e 7 mesi di età, se si possiedono almeno 20 anni di contributi; il requisito di età dovrebbe aumentare a 67 anni nel 2019, poi a 67 anni e 3 mesi nel 2021, e dovrebbe continuare ad aumentare di 3 mesi ogni biennio.

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L’interessato potrebbe comunque chiedere la pensione di vecchiaia anticipata al maturare del requisito di 60 anni e 7 mesi di età, se l’invalidità riconosciuta è almeno pari all’80%: dovrebbe però sottoporsi a una nuova visita da parte di un’apposita commissione medica Inps, in quanto è necessario che sia accertato il possesso dell’invalidità pensionabile (i cui parametri differiscono da quelli dell’invalidità civile [1]) in misura almeno pari all’80%.

La pensione di vecchiaia anticipata viene liquidata dopo 12 mesi dal perfezionamento dei requisiti.

Una volta liquidata la pensione, che si tratti di quella anticipata o di quella di vecchiaia ordinaria, non sarà più applicata alcuna riduzione.

note

[1] L. 222/1984.

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