Pignoramento stipendio 2018

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Anche se le regole per il pignoramento dello stipendio sono fissate in via generale dal codice di procedura civile, la misura concreta entro cui detto pignoramento può avvenire varia di anno in anno. Infatti, con l’ultima riforma del processo esecutivo, il tetto per l’impignorabilità della busta paga depositata in banca e divenuta ormai deposito del conto corrente, muta in relazione a uno specifico parametro determinato annualmente dall’Inps: l’assegno sociale. Ecco perché, ferme restando le stesse regole, è possibile che chi ha subito un pignoramento dello stipendio in un determinato periodo abbia subito una trattenuta superiore rispetto invece ad altre persone. Detto ciò procediamo con ordine e vediamo, al momento, quali sono le regole per il pignoramento dello stipendio per il 2018.

Pignoramento della busta paga in azienda

Il pignoramento della busta paga, eseguito presso l’azienda, non cambia mai ed è sempre pari allo stesso importo (variabile solo in base allo stipendio). Dopo la notifica dell’atto di pignoramento, che va inviata sia al dipendente che al datore, quest’ultimo trattiene, dal salario mensile, le somme che l’ufficiale giudiziario ha intimato di non versare al dipendente. Il lavoratore riceve quindi lo stipendio già al netto della trattenuta.

Il pignoramento dello stipendio 2018 in azienda è diverso a seconda che si tratti di pignoramenti eseguiti da soggetti privati o dall’Agente della riscossione.

Pignoramento stipendio 2018 fatto da privati

Si prende a riferimento lo stipendio, comprensivo di straordinari e di altri compensi erogati al dipendente, esclusi solo i rimborsi spesa:

  • per i crediti alimentari il pignoramento è pari alla misura autorizzata dal giudice dell’esecuzione;
  • per ogni altro credito privato il pignoramento è di massimo un quinto dello stipendio.

Se vi sono più pignoramenti nello stesso tempo, che attengono a più cause creditorie, il pignoramento può avvenire fino a massimo metà dello stipendio. Le tipologie di credito che costituiscono “classi” diverse e che, quindi, possono concorrere tra loro sono: crediti alimentari (ad es. quelli all’ex moglie o ai figli), crediti per tributi (ad esempio quelli dovuti all’Agenzia delle Entrate, all’Esattore, alla Regione), altri crediti (ad esempio banche, fornitori, spese di soccombenza in giudizio, ecc.) Così, ad esempio:

  • se un soggetto subisce il pignoramento da parte di una banca e di una finanziaria, lo stipendio può essere pignorato fino a massimo un quinto (il secondo che agisce viene accodato al primo e si inizia a soddisfare solo dopo che il primo è stato completamente pagato);
  • se un soggetto subisce il pignoramento da parte dell’ex moglie, dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e della banca lo stipendio può essere pignorato fino a massimo metà.

Pignoramento stipendio 2018 fatto dall’Agente della Riscossione

Se ad agire è l’Agenzia Entrate Riscossione, il pignoramento dello stipendio 2018 può avvenire nei seguenti limiti:

  • stipendi fino a massimo 2.500 euro: un decimo dello stipendio;
  • stipendi fino a massimo 5.000 euro: un settimo dello stipendio;
  • stipendi oltre 5.000 euro: un quinto dello stipendio.

Pignoramento dello stipendio fatto in banca

Regole diverse valgono nel caso in cui lo stipendio venga pignorato una volta che è stato accreditato dall’azienda sul conto corrente “dedicato” del lavoratore. In tal caso, come detto, la misura del pignoramento dello stipendio varia a seconda dell’ammontare dell’assegno sociale erogato dall’Inps. L’assegno sociale per il 2017 è pari a 448,07 euro, somma che dovrebbe valere anche per il 2018 salvo modifiche dell’ultimo minuto [1]. In particolare:

  • per le quote di stipendio accreditate in banca prima del pignoramento: è pignorabile l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale. Si fa questa operazione: stipendio mensile – (misura massima assegno sociale mensile x 3) = somma pignorabile. Ad esempio: su uno stipendio di 1500 euro vanno detratti 1344,21 euro (ossia 448,07 x 3). Quindi è possibile pignorare solo 155,79 euro;
  • per le quote di stipendio accreditate dall’azienda dopo la data del pignoramento o successivamente vengono pignorati gli stessi importi che abbiamo visto nel caso della trattenuta della busta paga da parte del datore di lavoro ossia:
  1. per i crediti alimentari, nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o dal giudice delegato;
  2. per ogni altro credito nel limite di 1/5;
  3. per il pignoramento in concorso di più cause creditorie (alimenti, tributi, altre cause) fino alla metà dello stipendio.

note

[1] L’assegno sociale per l’anno 2017 (invariato rispetto al 2106) è pari a 5.824,91 euro annui (ossia 448,07 euro mensili per 13 mensilità) (Circolare INPS 17 gennaio 2017 n. 8).

Autore immagine: 123rf com

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