Vale l’assicurazione per la guida fuori strada?

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Utili informazioni per comprendere se l’assicurazione per la responsabilità civile auto sia applicabile anche ai sinistri avvenuti su aree private. 

Se ci si chiede se l’assicurazione valga anche per la guida fuori strada, ad esempio su percorsi sterrati, la risposta è che l’obbligo di copertura assicurativa imposto dalla legge vale solo per la circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

Dove vige l’obbligo di copertura assicurativa

La legge italiana [1] stabilisce che i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi.

La stessa legge, poi, affida ad un altro atto normativo (cioè ad un decreto ministeriale) [2]il compito di individuare quali siano le aree equiparate a quelle di uso pubblico sulle quali è per legge obbligatorio che i veicoli in circolazione debbano essere coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi.

Riassumendo, per legge vi è l’obbligo a far circolare i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, solo se coperti da assicurazione per la responsabilità civile su:

  • strade di uso pubblico
  • e su aree equiparate a quelle ad uso pubblico (individuate da apposito decreto ministeriale).

Chiaramente nulla esclude che, al di là della legge, la singola polizza possa con apposita clausola estendere la copertura assicurativa anche ad aree (come le aree private chiuse al pubblico) sulle quali non vi sia l’obbligo legale di copertura assicurativa per la circolazione dei veicoli (tuttavia una simile clausola avrà valore solo fra assicurato e assicuratore e non sarà operativa nei confronti dell’assicuratore del danneggiato).

La rc auto vale sulle strade di uso pubblico ed aree equiparate.

Quali sono le strade di uso pubblico

L’obbligo di porre in circolazione i veicoli solo se coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile vale, come detto, principalmente sulle strade di uso pubblico.

Cosa si intende per strada di uso pubblico?

La giurisprudenza ha chiarito che la strada è di uso pubblico se essa è aperta ad un numero indeterminato di persone, se cioè esiste la possibilità giuridicamente lecita di accedervi da parte di tutti i soggetti diversi dai titolari dei diritti sull’area stessa (proprietari, affittuari ecc.) [3].

Per essere classificata strada di uso pubblico non conta, quindi, se la strada sia di proprietà pubblica o privata; ciò che conta è se sulla strada possa lecitamente transitare un numero indeterminato di persone.

In base a questo criterio, perciò, è stata considerata strada di uso pubblico (su cui vige l’obbligo di circolazione dei veicoli solo se muniti di rc auto e su cui risulta quindi pienamente operativa la copertura assicurativa obbligatoria della rc auto):

  • l’area di parcheggio destinata agli utenti di un ipermercato anche se di proprietà privata [4];
  • il cortile interno di una scuola solamente se si dimostri che possano transitarvi un numero incontrollato di veicoli senza alcuna limitazione né numerica né soggettiva [5];

Su queste basi, quindi il percorso anche sterrato rientra nel concetto di strada di uso pubblico (con operatività della copertura assicurativa della rc auto) solo se sia un percorso sempre e costantemente praticabile senza limiti da un numero indeterminato di veicoli.

Le strade di uso pubblico sono quelle dove può sempre transitare un numero incontrollato di veicoli

Quali sono le aree equiparate alle strade di uso pubblico

L’obbligo legale di porre in circolazione i veicoli solo se coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile si estende anche alle aree equiparate alle strade di uso pubblico.

La legge [6] ha stabilito che debbano essere considerate aree equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico.

Ciò significa, come ha riconosciuto la giurisprudenza, che l’obbligo di copertura assicurativa sussiste e la copertura assicurativa sarà operativa anche:

– in un cortile privato che serve per l’accesso ai soli clienti e fornitori di un negozio e questo perché apertura alla circolazione del pubblico vi è anche se in un’area sia consentito a chiunque di circolare solamente sotto specifiche condizioni o per determinate finalità [7].

Le aree equiparate alle strade di uso pubblico sono le aree aperte alla circolazione del pubblico.

note

[1] Art. 122 cod. assicurazioni

[2] D.m. 1° aprile 2008, n. 86.

[3] Cass., sent. n. 9003 del 29.04.2005.

[4] Cass., sent. n. 17279 del 23.07.2009.

[5] Cass., sent. n. 9496 del 19.07.2000.

[6] D.m. 1° aprile 2008, n. 86.

[7] Cass., sent. n. 20991 del 27.10.2005.

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