Tari 2018: come si calcola e chi paga l’imposta sulla casa

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Tari 2018: cos’è

La Tari è una componente della Iuc, imposta unica comunale, insieme all’Imu, imposta municipale unica e alla Tasi, tassa sui costi indivisibili del Comune ed è la nuova tassa sui rifiuti introdotta dalla legge di stabilità del 2014, che ha accorpato in unico tributo, uguale in tutta Italia, le precedenti tasse sui rifiuti e l’ambiente:

  • TIA – Tariffa di igiene ambientale;
  • TARSU – Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  • TARES – Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

Tari 2018: come si calcola

Dopo aver visto in cosa consiste questo tributo, passiamo ora a vedere come si calcola la tassa sui rifiuti per l’anno 2018. Il calcolo della Tari 2018, si effettua sulla base di tariffe fisse e variabili e a seconda del tipo di utenza (domestica o non domestica). Sono previste esenzioni e riduzioni di tariffa per i nuclei a basso reddito che presentino il nuovo modello Isee 2018.

Il pagamento della Tari, può avere cadenza bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale, ogni Comune infatti può scegliere un numero e una scadenza diversa.

Come detto la Tari 2018 sarà data dalla somma di una quota fissa e di una quota variabile.

  • La quota fissa della Tari 2018,  rappresenta  il costo del servizio, le spese di pulizia delle strade, i costi di investimento, ed altri.
  • La quota variabile Tari 2018, rappresenta in generale il costo di servizio e gestione per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Per il calcolo della Tari, occorre poi tenere presente la distinzione tra utenze domestiche,  come i locali ad uso abitativo comprese le pertinenze (garage, box auto, cantina), e utenze non domestiche  come  le attività produttive, commerciali e di servizi.

Tari 2018 sulle utenze domestiche

Nel calcolo della Tari 2018 sulle utenze domestiche:

  • il costo fisso tiene conto principalmente della superficie dell’immobile espressa in metri quadrati;
  • il costo variabile tiene conto della quantità di rifiuti prodotti in base al numero degli occupanti l’immobile (il dato dei residenti è ricavato dal Comune attraverso i propri archivi anagrafici).

Il calcolo Tari 2018 corretto sulle utenze domestiche: abitazione e pertinenze

Il decreto del Presidente della Repubblica [1] che disciplina le procedure di calcolo della Tari stabilisce che la quota variabile per le abitazioni va calcolata in riferimento alla singola utenza. Il chiarimento è arrivato dal sottosegretario del Ministero dell’economia e delle finanze, durante il question-time alla Camera del 18 ottobre 2017.

I Comuni, quindi devono applicare la parte variabile una sola volta alla utenza costituita insieme da abitazione e pertinenze. Molti Comuni invece hanno applicato la quota variabile oltre che all’abitazione, anche alle pertinenze tante volte per quante sono, con il risultato che l’importo finale del tributo era molto più alto del dovuto. Sono dunque illegittimi i conteggi di molti comuni che hanno replicato la quota variabile per le singole pertinenze.

Per la Tari 2018 non dovrebbero esserci altri errori considerato che i Comuni, pare,  si stiano attivando per correggere i prossimi regolamenti Tari 2018.

Per i precedenti cinque anni di tributi versati, invece, se la quota variabile è stata applicata sia sull’abitazione che sulle pertinenze, il contribuente potrà richiedere al Comune o, in caso in cui il servizio sia stato gestito da un soggetto terzo a quest’ultimo, il rimborso della parte eccedente rispetto a quanto dovuto.

Tari 2018 sulle utenze non domestiche

Nel calcolo della Tari 2018 sulle utenze non domestiche:

  • Il costo fisso tiene conto della superficie dei locali e aree occupate;
  • Il costo variabile della tipologia di attività economica svolta.

L’avviso di pagamento Tari inviato dal Comune comunque contiene sia le informazioni di calcolo in base al regolamento comunale adottato, che i bollettini precompilati per il pagamento: Mav o  postali o bancari o F24.

Tari 2018: riduzioni ed esenzioni

Le riduzioni della Tari sono obbligatorie, in caso di:

  • mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti (riduzione 20%);
  • effettuazione del servizio Tari 2018 in grave violazione della disciplina di riferimento;
  • interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.

Le riduzioni della Tari sono facoltative, possono quindi variare da un Comune all’altro, in caso di:

  • Abitazioni con un unico occupante;
  • Abitazioni solo per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  • Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  • Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all’anno, all’estero;
  • Fabbricati rurali ad uso abitativo.

I titolari di un’utenza domestica possono richiedere la riduzione o l’esenzione della Tari 2018 in caso di basso reddito previa presentazione del nuovo modello Isee 2018.

Tari 2018: chi paga

Come per la vecchie Tia, Tarsu, e Tares, il pagamento della tassa sui rifiuti 2018, spetta ai soggetti indicati nel regolamento comunale Tari 2018. Ovvero chiunque possiede, occupa o detiene a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, in grado di produrre rifiuti urbani ed assimilati, a prescindere dal loro utilizzo. Il pagamento Tari 2018 spetta quindi al proprietario residente nell’immobile, in caso di affitto all’inquilino che occupa l’immobile, nell’ipotesi di comodato a colui che lo usa.

Tari 2018: su cosa non si paga

Non sono soggetti al pagamento del tributo, i proprietari, possessori o detentori dell’immobile a qualsiasi titolo di, sulle:

  • Aree scoperte di pertinenza o accessorie di abitazioni civili (balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini e parchi);
  • Aree condominiali non detenute o occupate in via esclusiva, quindi comuni a tutti i condomini ( come ad esempio androni, scale, ascensori, stenditoi, luoghi di passaggio o di utilizzo di tutti i condomini).

AUTORE

[1] Art. 5 del D.P.R.  n.158 del 27.04.1999.

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