Allacci per auto elettriche negli edifici al 31 dicembre

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A partire dal prossimo anno, la costruzione di nuovi edifici sarà resa ancora più complessa dalla necessità di prevedere l’installazione per la ricarica delle auto elettriche.

È noto che quello dell’inquinamento atmosferico provocato dai veicoli a motore è un problema di grandissima attualità ed è particolarmente sentito soprattutto nelle grandi città. Per ridurre tale problema, il Governo ha cercato in più occasioni, nel corso degli anni, di sostenere la così detta mobilità sostenibile: basti pensare ai numerosi incentivi economici e fiscali sull’acquisto di auto elettriche, all’esenzione dal pagamento del bollo per i primi 5 anni e così via. Al fine di intervenire in maniera ancora più decisa e risolutiva sul problema dell’inquinamento proveniente dai veicoli, è stato infine previsto che, entro il 31 dicembre di quest’anno, il rilascio del titolo edilizio necessario alla costruzione di nuovi edifici sarà subordinato alla previsione della predisposizione dell’allaccio per l’installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli. A tal fine, i Comuni dovranno modificare i propri regolamenti edilizi prevedendo questa specifica prescrizione [1].

Tale obbligo si applicherà per gli edifici:

  • di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati ed i relativi interventi di ristrutturazione edilizia;
  • gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative ed i relativi interventi di ristrutturazione edilizia.

L’obbligo in questione non troverà invece applicazione per gli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche

Al fine di assicurare il rispetto di tale obbligo, è stato peraltro attribuito un potere di vigilanza e sanzionatorio in capo alle regioni le quali, nel caso di mancato adeguamento da parte dei Comuni, dovranno annullare i titoli edilizi rilasciati che non prevedano l’obbligo della predisposizione dell’allaccio per le auto elettriche.

Si deve peraltro ricordare che il termine di adeguamento, oggi imposto al 31 dicembre 2017, era già stato fissato al 1 giugno 2014 [2].

Le infrastrutture elettriche in questione dovranno permettere il collegamento di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, nel rispetto delle specifiche disposizioni edilizie che verranno fissate nel regolamento edilizio stesso e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% di quelli totali.

Dal punto di vista operativo, le colonnine rappresentano un servizio misurabile. Infatti l’accesso alla ricarica, in genere, avviene tramite tessere magnetiche individuali e quindi sarà possibile ripartire le spese sulla base degli effettivi consumi.

Con  lo stesso provvedimento con cui è stato previsto l’obbligo per gli edifici di nuova costruzione, si è stabilito anche di realizzare sul territorio un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico entro il 31 dicembre 2020.

Il numero dei punti di ricarica sarà stabilito dai singoli Comuni tenendo conto anche del numero stimato di veicoli elettrici e delle esigenze particolari connesse all’installazione di punti di ricarica accessibili al pubblico nelle stazioni di trasporto pubblico.

Inoltre, entro il 31 dicembre 2025, sarà realizzato un numero adeguato di punti di rifornimento per l’idrogeno, accessibili al pubblico, da sviluppare gradualmente, tenendo conto della domanda attuale e del suo sviluppo a breve termine, per consentire la circolazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno.

note

[1] Articolo 4, decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, come modificato dal decreto legislativo 257/2016.

[2] Decreto legge 83/2012.

Autore immagine: Pixabay

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