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Non sempre chi si trasferisce all’estero beneficia della detassazione della pensione italiana: la possibilità di non pagare le tasse sulla pensione in Italia, difatti, dipende dalle convenzioni contro la doppia imposizione esistenti tra l’Italia e il Paese in cui ci si trasferisce, dal tipo di prestazione percepita e dal perfezionamento, o meno, dei requisiti per essere considerati residenti all’estero. Ma procediamo per ordine e vediamo, a seconda delle ipotesi, come funziona la tassazione della pensione italiana all’estero.
Chi è considerato residente all’estero
Per essere considerati residenti all’estero ed evitare la doppia tassazione della pensione italiana all’estero è necessario soddisfare le seguenti condizioni:
- non essere stati iscritti nell’anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell’anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili), con contestuale iscrizione all’Aire (anagrafe italiani residenti all’estero).;
- non avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell’anno;
- non aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell’anno.
Se manca anche uno solo di questi requisiti si è considerati residenti fiscalmente in Italia.
Si è, inoltre, considerati residenti in Italia, salvo prova contraria, se si è cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati nei cosiddetti paradisi fiscali, cioè in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con apposito decreto del Ministro delle Finanze.
Come si chiede la detassazione della pensione
Per beneficiare della detassazione della pensione italiana all’estero bisogna produrre all’Inps l’attestazione in originale della residenza fiscale rilasciata dalla competente autorità estera al pensionato (documento che non può essere autocertificato), nonché l’attestazione o autocertificazione di cancellazione dall’anagrafe comunale italiana/iscrizione all’Aire.
L’Inps ha recentemente precisato [1] che la detassazione della pensione ad opera direttamente dell’Inps stessa ha carattere facoltativo e non comporta, pertanto, un obbligo di adeguamento per l’istituto, in caso d’incertezza sulla presenza dei requisiti previsti dalle rispettive convenzioni. In questi casi l’Inps continua ad applicare alla pensione la tassazione italiana, che potrà eventualmente essere rimborsata in seguito.
Detassazione della pensione per chi si trasferisce in corso d’anno
La detassazione della pensione si applica in rapporto all’anno di riferimento, cioè all’anno a cui l’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) trattenuta si riferisce. Se vengono trattenuti dall’Inps degli importi a conguaglio riferiti all’anno d’imposta precedente, questi non vanno restituiti al pensionato trasferito all’estero che nell’anno precedente risulta residente in Italia; non è infatti possibile applicare retroattivamente le convenzioni internazionali contro la doppia tassazione.
In buona sostanza, non importa qual è il mese in cui è materialmente effettuato il prelievo fiscale, ma ciò che ha rilievo è l’anno d’imposta a cui si riferisce il prelievo, che viene eventualmente restituito solo se per l’anno di riferimento si può beneficiare della defiscalizzazione.
A questo proposito, è opportuno ricordare che, in caso di trasferimenti della residenza nel corso dell’anno di riferimento, se l’interessato risiede in Italia per un periodo inferiore a metà anno, ci sono alcune convenzioni internazionali contro la doppia imposizione che prevedono il frazionamento del periodo d’imposta, in particolare in quelle vigenti con la Svizzera e con la Germania, come specificato dall’Agenzia delle Entrate [2].
Inoltre, le convenzioni possono prevedere regimi fiscali diversi a seconda che si tratti di pensioni erogate a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori del settore privato o di pensioni a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori pubblici.