Come sapere se l’Ici è prescritta?

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La legge [1] stabilisce che nel caso di omesso o insufficiente versamento dell’Ici o di omessa o infedele dichiarazione Ici, l’ente creditore (nel caso del lettore, il Comune) deve inviare al contribuente:

  1. innanzitutto un avviso di accertamento (in rettifica e d’ufficio) entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel corso del quale si doveva provvedere ad effettuare il pagamento dell’Ici dovuta o a presentare la dichiarazione Ici;
  2. e, successivamente, deve inviare una cartella di pagamento, attraverso Equitalia, nel caso in cui il contribuente non dovesse pagare il dovuto nemmeno dopo la notificazione dell’avviso di accertamento; la cartella di pagamento deve essere inviata al contribuente entro il termine del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo (l’avviso di accertamento diventa definitivo il sessantesimo giorno successivo alla sua notificazione nel caso in cui non venga impugnato davanti alla Commissione tributaria).

Applicando questi termini al caso del lettore ed applicando i termini stabiliti dalla legge al suo caso, si può dire quanto segue:

  1. per l’Ici 2006 il Comune doveva inviare avviso di accertamento entro il 31.12.2011, mentre per l’Ici 2007 l’avviso di accertamento doveva essere notificato all’indirizzo del contribuente entro il 31.12.2012;
  2. siccome la cartella deve poi essere inviata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui gli avvisi di accertamento sono diventati definitivi (e gli avvisi diventano definitivi sessanta giorni dopo la loro notificazione all’indirizzo del contribuente) e siccome nel suo caso la cartella risulta notificata il 10.10.2015, si può dire che la cartella è regolare (cioè è stata inviata nel rispetto del termine di legge) se gli avvisi di accertamento (Ici 2006 e 2007) siano pervenuti all’indirizzo del contribuente dopo all’anno in cui gli avvisi sono diventati definitivi); se, invece, gli avvisi di accertamento fossero pervenuti prima del 01.11.2011, allora la cartella notificata il 10.10.2015 è da considerarsi tardiva (in questo caso, infatti, gli avvisi diventavano definitivi nel corso del 2011, cioè scadeva nel corso del 2011 il sessantesimo giorno successivo alla notificazione degli avvisi e, quindi, il termine per la notificazione della cartella scadeva il 31.12.2014, cioè il 31 dicembre del terzo anno successivo all’anno in cui gli avvisi sono diventati definitivi).il 01.11.2011 (in tal caso, infatti, gli avvisi diventavano definitivi all’inizio del 2012 – cioè sessanta giorni dopo la loro notificazione – e, quindi, il termine per la notificazione della cartella scadeva il 31.12.2015, cioè il 31 dicembre del terzo anno successivo.

Tuttavia, anche se nel caso del lettore la cartella dovesse essere tardiva, vi è da precisare che la cartella può essere impugnata entro e non oltre sessanta giorni da quando sia pervenuta all’indirizzo del contribuente altrimenti essa diventa definitiva e non può più essere contestata.

Se la cartella è stata notificata il 10.10.2015, già scaduto il termine di sessanta giorni per poterla impugnare davanti alla Commissione tributaria provinciale (per ottenere il suo annullamento), per cui non è più possibile eccepire la sua tardività (ammesso che vi sia) ed essa è definitiva e non più impugnabile. Allo stesso modo, un’eventuale istanza in autotutela (ammesso e non concesso che la cartella sia tardiva) è assai probabile che sarebbe respinta proprio perché la cartella, regolare o no, è ormai diventata definitiva. In ogni caso, anche se si volesse presentare un’istanza in autotutela (una volta che si sia accertato che la cartella sia tardiva e cioè una volta che si sia accertato che gli avvisi di accertamento siano stati notificati prima del 01.11.2011), si deve tener presente che l’istanza in autotutela non sospende la decorrenza degli interessi da calcolarsi sul dovuto e non sospende le procedure di riscossione di Equitalia (la quale, una volta che siano passati 120 giorni da quando è pervenuto l’avviso, potrà avviare le procedure cautelari quali, ad esempio, il fermo amministrativo dell’autoveicolo di proprietà o anche le procedure esecutive come pignoramenti di stipendi o pensioni o di conti correnti bancari o postali).

Infine:

  1. a) le date di notificazione degli avvisi di accertamento dell’Ici 2006 e dell’Ici 2007 (che sono comunque indispensabili per comprendere se la cartella di pagamento sia tardiva o no, anche se essa non risulta più oggi contestabile) possono essere individuate nella stessa cartella di pagamento notificata il 10.10.2015;
  2. b) è possibile chiedere ad Equitalia (in alternativa all’istanza in autotutela), la rateizzazione dell’importo da pagare (la rateizzazione, una volta concessa e sottoscritta dal contribuente, impedisce ad Equitalia di avviare la procedura di fermo amministrativo o di procedere con azioni esecutive di pignoramento in danno del debitore).

Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Angelo Forte

note

[1] L. n. 296 del 2007 che è in vigore dal 1.1.2007, ma che è comunque applicabile anche all’Ici 2006.

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