Vuoto a rendere: 0,3 centesimi a chi restituisce le bottiglie

Views: 0

Torna il «vuoto a rendere», una pratica che in altri paesi europei ha avuto risultati positivi sull’ambiente e che ora viene reintrodotta in Italia (anche se per il momento in via sperimentale) grazie a un decreto del Ministero dell’Ambiente [1] pubblicato l’altro ieri in Gazzetta Ufficiale [2]. I consumatori che, dopo aver acquistato cassette di birra, di acqua minerale o di altri prodotti alimentari in imballaggi non riutilizzabili, riceveranno da 0,05 a 0,3 euro all’atto della restituzione delle bottiglie vuote al negozio.

Per il momento la reintroduzione del vuoto a rendere riguarderà solo quegli esercizi commerciali che vorranno aderirvi e, pertanto, è su base volontaria. Per cui spetterà al negozio informare previamente i clienti con appositi adesivi e indicazioni poste all’interno o all’esterno del locale. I tempi di restituzione dei vuoti a rendere potranno essere concordati di volta in volta. In generale, il servizio sarà disponibile per quei prodotti di volume compreso tra 0,20 e 1,5 litri, serviti al  pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo.

Come funziona il nuovo «vuoto a rendere»?  Gli esercenti aderenti alla filiera versano una cauzione contestualmente all’acquisto dell’imballaggio riutilizzabile con diritto di rimborso della stessa al momento della restituzione dell’imballaggio vuoto. Ovviamente, il consumatore finale è il perno di questo meccanismo in quanto su di lui compete la restituzione dell’imballaggio vuoto.

Il valore unitario della cauzione è proporzionale al volume dell’imballaggio e ricompreso tra 0,05 e 0,3 euro.

La sperimentazione avrà una durata di 12 mesi. Essa ha l’obiettivo di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati. Al termine della fase sperimentale si valuterà, sulla base degli esiti della stessa e sentite le categorie interessate, se confermare e se estendere il sistema del vuoto a rendere  ad  altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo.

note

[1] Decr. Min. Ambiente n. 142/17 del 3.07.2017.

[2] Gazz. Uff. n. 224 del 25.09.2017.

0
fb-share-icon1860
Tweet 5k

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Facebook2k
585
X (Twitter)5k
Visit Us
Follow Me