Mai più sulle superstrade gli autovelox del Comune

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Il Decreto del ministero dei Trasporti e dell’Interno che riforma la disciplina degli autovelox: avrebbe dovuto occuparsi solo della ripartizione dei proventi delle multe (50% all’ente proprietario della strada e 50% all’ente accertatore della violazione), ma presto si è allargato fino a comprendere altri aspetti come l’addio alle multe in discesa ed ora arriva a prevedere anche il divieto di controlli per Comuni e Province di installare impianti fissi sulle strade extraurbane principali, le cosiddette superstrade.

Questo significa anche che quelli presenti dovranno essere rimossi, a meno che non siano costantemente presidiati da pattuglie di vigili durante il loro funzionamento; altrimenti, le eventuali multe fatte da queste postazioni fisse non sarebbero più valide.

Viene così meno un’importante possibilità per gli Enti locali di “fare cassa” con le multe ed infatti le rispettive associazioni – l’Anci per i Comuni e l’Upi per le Province – sono pronte a dare battaglia per contrastare l’entrata in vigore del provvedimento.

Il Decreto, infatti, non può entrare in vigore se prima le amministrazioni locali non siano state consultate ed abbiano fornito il loro parere; il terreno dello scontro sarà la prossima conferenza Stato-Città, dedicata proprio all’esame della bozza del testo per apportarvi, se si riuscirà a trovare un accordo, le modifiche concordate, tenendo conto non solo della volontà dello Stato, ma anche delle esigenze rappresentate dagli Enti locali.

Il tema non riguarda solo gli autovelox, che misurano la velocità istantanea, ma anche i tutor e gli altri sistemi simili di controllo della velocità media: in base al testo attuale, i Comuni sarebbero costretti a disinstallarli, perché le nuove norme prevedono che non possano essere impiegati in tratti in cui vi sono intersezioni, incroci e confluenze, come appunto spesso accade nelle strade di loro competenza.

Inoltre, la Polizia municipale e locale non potrà più fare multe per eccesso di velocità basate sugli autovelox nelle strade extraurbane secondarie: come avevamo anticipato ieri, ci sarà con le nuove regole uno stop alle multe selvagge che vieterà anche il posizionamento degli autovelox “in serie” cioè sulla stessa strada quando si passa da un Comune all’altro e ciascuno installa il suo; le regole per il posizionamento dovranno, d’ora in poi, essere pianificate e prestabilite in un quadro d’insieme e nessun Ente locale potrà decidere da sé dove installare i propri apparecchi.Un riordino complessivo di tutta la disciplina dei controlli elettronici di velocità, dunque, che è già pronto, ma non può entrare in vigore prima di sentire cosa ne pensano gli Enti locali. Difficile dire quello che succederà ora nel confronto tra Stato da un lato e Comuni e Province dall’altro: il braccio di ferro, probabilmente, riguarderà l’estensione del Decreto a temi diversi da quelli originariamente previsti dalla legge di riordino sulla sicurezza stradale [1], ma è prevedibile che gli Enti locali perderanno su questo fronte perché la stessa legge chiede anche di definire per Decreto proprio le «modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento», cioè appunto dove devono essere installati gli autovelox e come possono essere utilizzati.

fonte

note

[1] Legge n. 120/2010 del 29 luglio 2010, che all’art. 25, comma 2, dispone:  «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e’ approvato il modello di relazione di cui all’articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le modalita’ di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma. Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità».

L’AUTORE: Paolo Remer

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