Ludopatia: la rilevanza nel diritto penale

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La Cassazione ha stabilito che la ludopatia può ridurre la capacità di intendere e volere di un soggetto, qualora questo sia spinto a commettere il reato dal bisogno incontrollabile di giocare d’azzardo. In questi casi, infatti, il reo non è capace di intendere completamente il significato delle proprie azioni, sicché, atteso il disturbo psichico presente, può giustificarsi una diminuzione di pena.

Cos’è la capacità di intendere e volere

Secondo il nostro sistema penale, l’autore di un reato può essere punito solo se ha commesso l’illecito con capacità di intendere e volere [1]. In poche parole, la legge esige che il colpevole, al momento del fatto, abbia inteso il significato delle sue azioni e, nonostante ciò, abbia commesso il crimine. Solo in questo modo si può giustificare un rimprovero in capo all’autore del reato e. quindi, l’irrogazione di una sanzione penale. Se invece un soggetto commette un reato senza avere la capacità di intendere e volere, allora non può essere punito, proprio perché non può essere rimproverato.

L’infermità mentale nel diritto penale

Secondo la legge, una delle cause che esclude la capacità di intendere e volere è proprio l’infermità mentale. Quest’ultima può essere totale o parziale. Nel primo caso, la patologia annulla totalmente la capacità del soggetto di intendere il significato delle proprie azioni: egli, pertanto, non può essere sanzionato. Nel caso di infermità parziale, invece, la capacità di intendere e volere non sparisce del tutto ma si riduce soltanto, seppur in modo rilevante: di conseguenza la sanzione penale si applicherà regolarmente, ma verrà diminuita dal giudice.

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Che succede in caso di ludopatia

Bisogna quindi chiedersi cosa accade in caso di ludopatia. L’impulso compulsivo al gioco d’azzardo rientra nel concetto di infermità mentale? Se commetto un reato indissolubilmente connesso a questo stato psicologico, sono punibile? Oppure la ludopatia comporta solo una diminuzione della capacità di intendere e volere, giustificando esclusivamente una pena ridotta?

La ludopatia viene comunemente inserita nella categoria dei disturbi della personalità. In pratica, si tratta di una patologica deviazione caratteriale che comporta un irrefrenabile bisogno di giocare d’azzardo. La giurisprudenza tende ormai costantemente a ricondurre i disturbi della personalità nell’ambito dell’infermità mentale, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e volere. L’infermità mentale viene dunque intesa in senso ampio: essa non comprende solo i vizi di mente in senso stretto (ossia le patologie organiche e fisiche) ma abbraccia anche i disturbi cosiddetti «borderline», di carattere psichico e comportamentale.

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Ne deriva che, in teoria, la ludopatia è idonea a diminuire (o addirittura ad escludere) la capacità di intendere e volere del soggetto e, quindi, a giustificare una riduzione di pena se questi commette un reato. Tuttavia il giudice deve sempre analizzare il caso concreto, al fine di accertare se il disturbo mentale sia stato proprio la causa che ha indotto il soggetto a commettere il crimine.

Il principio appena esposto è stato ribadito, appunto, dalla Cassazione in una recente sentenza [2]. Nel caso di specie, una persona affetta da ludopatia aveva commesso una truffa, utilizzando il denaro proveniente da tale reato per giocare d’azzardo. Tuttavia, non tutti i proventi del delitto erano stati usati per divertirsi al gioco. Per questo motivo, i giudici hanno escluso l’esistenza di un nesso causale tra la spinta patologica al gioco e la truffa commessa. In pratica, la Cassazione ha affermato che il disturbo mentale non era stata l’unica ragione per cui il soggetto aveva commesso la truffa (i proventi erano stati usati anche per pagare alcuni debiti). Di conseguenza, non hanno concesso la diminuzione di pena che l’ordinamento giustifica in caso di ridotta infermità mentale.

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Soluzione diversa sarebbe stata adottata se, ad esempio, un soggetto avesse commesso un furto solo per poter giocare d’azzardo nella stessa sera. In questo caso, la ludopatia sarebbe stata proprio la ragione giustificativa del furto stesso. Il soggetto, in pratica, avrebbe commesso il reato solo perché mosso dalla spinta patologica e compulsiva del gioco d’azzardo. Vista la minore capacità di intendere e volere del reo, quindi, sarebbe stata lecita, in tale ipotesi, una diminuzione di pena.

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