La videocamera che inquadra il parcheggio condominiale è lecita?

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L’uso di telecamere per inquadrare il pianerottolo o la proprietà privata è consentito solo quando l’obiettivo non va a riprendere spazi comuni dell’edificio o del cortile e non possano essere oggetto di controllo gli altri condomini. A queste condizioni non è necessario chiedere l’autorizzazione all’assemblea. Il Garante della Privacy ha chiarito che, per non rischiare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata e nella violazione dell’altrui privacy, è necessario che il sistema di video-sorveglianza sia installato in maniera tale che l’obiettivo della telecamera filmi solo lo spazio privato e non tutto il pianerottolo o la strada, oppure solo il proprio posto auto e non tutto il garage o tutto il parcheggio condominiale. In sintesi, il messaggio del Garante è chiaro: la videocamera che inquadra il parcheggio condominiale è lecita a condizione che, nelle riprese, non finiscano gli altri condomini o le loro auto.

L’uso della videocamera da parte del condomino è inoltre condizionato al fatto che avvenga per fini esclusivamente personali (come appunto nell’ipotesi di tutela dai ladri) e le immagini non vengono né comunicate sistematicamente a terzi, né diffuse (ad esempio attraverso apparati tipo web cam).

Se invece la telecamera finisce inevitabilmente per riprendere spazi comuni, in cui possono finire i volti o i corpi degli altri condomini, è necessario che la sua installazione sia approvata dal condominio. In particolare, la sua approvazione deve avvenire con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti all’assemblea e almeno la metà del valore dell’edificio (i cosiddetti millesimi).

La telecamera dovrà essere segnalata con appositi cartelli, eventualmente avvalendosi del modello predisposto dal Garante.

Le registrazioni possono essere conservate per un periodo limitato tendenzialmente non superiore alle 24-48 ore. Per tempi di conservazione superiori ai sette giorni è comunque necessario presentare una verifica preliminare al Garante. Le telecamere devono riprendere solo le aree comuni da controllare (accessi, garage…), possibilmente evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti (strade, edifici, esercizi commerciali ecc.). I dati raccolti (riprese, immagini) devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza che ne consentano l’accesso alle sole persone autorizzate (titolare, responsabile o incaricato del trattamento).

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