La videocamera che inquadra il parcheggio condominiale è lecita?

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L’uso di telecamere per inquadrare il pianerottolo o la proprietà privata è consentito solo quando l’obiettivo non va a riprendere spazi comuni dell’edificio o del cortile e non possano essere oggetto di controllo gli altri condomini. A queste condizioni non è necessario chiedere l’autorizzazione all’assemblea. Il Garante della Privacy ha chiarito che, per non rischiare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata e nella violazione dell’altrui privacy, è necessario che il sistema di video-sorveglianza sia installato in maniera tale che l’obiettivo della telecamera filmi solo lo spazio privato e non tutto il pianerottolo o la strada, oppure solo il proprio posto auto e non tutto il garage o tutto il parcheggio condominiale. In sintesi, il messaggio del Garante è chiaro: la videocamera che inquadra il parcheggio condominiale è lecita a condizione che, nelle riprese, non finiscano gli altri condomini o le loro auto.

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L’uso della videocamera da parte del condomino è inoltre condizionato al fatto che avvenga per fini esclusivamente personali (come appunto nell’ipotesi di tutela dai ladri) e le immagini non vengono né comunicate sistematicamente a terzi, né diffuse (ad esempio attraverso apparati tipo web cam).

Se invece la telecamera finisce inevitabilmente per riprendere spazi comuni, in cui possono finire i volti o i corpi degli altri condomini, è necessario che la sua installazione sia approvata dal condominio. In particolare, la sua approvazione deve avvenire con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti all’assemblea e almeno la metà del valore dell’edificio (i cosiddetti millesimi).

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La telecamera dovrà essere segnalata con appositi cartelli, eventualmente avvalendosi del modello predisposto dal Garante.

Le registrazioni possono essere conservate per un periodo limitato tendenzialmente non superiore alle 24-48 ore. Per tempi di conservazione superiori ai sette giorni è comunque necessario presentare una verifica preliminare al Garante. Le telecamere devono riprendere solo le aree comuni da controllare (accessi, garage…), possibilmente evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti (strade, edifici, esercizi commerciali ecc.). I dati raccolti (riprese, immagini) devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza che ne consentano l’accesso alle sole persone autorizzate (titolare, responsabile o incaricato del trattamento).

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