Creare un documento falso non è più reato

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Falsificare un documento che non esiste non rientra nel reato di falso materiale. Le Sezioni Unite restringono il campo di applicazione dell’articolo 482 del Codice penale. 

La creazione di un documento falso, che simula di essere la copia di un originale che in realtà non esiste, non costituisce reato. È questa la nuova interpretazione che le Sezioni Unite della Cassazione [1] hanno voluto dare al «falso materiale» previsto dal Codice penale. L’illecito residuerebbe pertanto solo nei casi in cui la copia falsificata ha ad oggetto un originale esistente. Dunque, creare un documento falso non è più reato. La condotta tutt’al più potrebbe rientrare  – sussistendone tutti i presupposti – nella truffa.

In buona sostanza, affinché il reato possa essere punito dalla legge è necessario che l’attività del privato sia volta a creare la copia di un documento realmente esistente. Chi, invece, riproduce la copia di un’autorizzazione, di una certificazione, di un permesso o qualsiasi altro documento pubblico che non è mai stato emesso non potrà essere punito ai sensi dell’articolo 482 del Codice penale.

Non è la prima volta che la Suprema Corte restringe il campo di applicazione del reato di falso materiale. In un’altra occasione [2], i giudici supremi avevano chiarito che il delitto in commento non scatta quando si crea la copia di una copia non ufficiale.

Sicuramente, si tratta di una decisione importante, che ridurrà le condanne e che relega ai rapporti tra privati le condotte di chi, fraudolentemente, tenta di ingannare i terzi simulando situazioni inesistenti. Si pensi a chi finge di essere in possesso di un’agibilità che, invece, non è mai stata rilasciata dal Comune solo per vendere il proprio attico in realtà non abitabile. In questi casi, oltre all’eventuale denuncia per truffa, ricorrerà la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno per dolo della controparte.

Qualche anno fa, la Corte aveva anche detto che la falsificazione dei contrassegni assicurativi non è più reato. La norma che puniva il falso in scrittura privata è stata depenalizzata. Essa sanzionava la contraffazione di un documento a condizione che di questo se ne facesse uso. Secondo la Cassazione in tali casi non si può parlare neanche di ricettazione, che resta reato, ma solo di falso in scrittura privata che, invece, è stato depenalizzato (e resta un semplice illecito civile per il quale può applicarsi solo una multa, ma sempre che prima venga intentata la causa).

note

[1] Cass. S.U, sent. n. 35814/2019.

[2] Cass. sent. n. 2297/18 del 19.01.2018.

 

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