Contributo minimo integrativo addio per avvocati

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Cassa Forense apre alla cancellazione totale o alla riduzione del contributo minimo integrativo per gli avvocati e i praticanti iscritti alla previdenza.
La parola «abolizione», quando si parla di contributi previdenziali per professionisti, sembra spesso una chimera; invece questa potrebbe essere l’occasione giusta, per gli avvocati di liberarsi definitivamente del contributo minimo integrativo. Specie perché la promessa proviene proprio da Cassa Forense. Ieri si è tenuto un incontro tra i vertici dell’ente previdenziale degli avvocati e l’Aiga (Associazione Giovani Avvocati) in cui si è parlato proprio dell’abolizione del contributo minimo integrativo. All’incontro ha partecipato la delegazione di Cassa Forense formata dal Presidente Nunzio Luciano, dal Vicepresidente Valter Militi, e dal componente del C.D.A. Giulio Pignatiello.

A sorpresa, la Cassa Forense ha dichiarato di condividere e di fare propria la proposta dell’Aiga di ridurre o cancellare completamente il contributo, con mantenimento del solo contributo soggettivo e di maternità per tutti gli iscritti a Cassa.

Ricordiamo che gli avvocati e i praticanti iscritti alla Cassa Forense sono tenuti a versare, in sede di autoliquidazione con il Mod. 5 annuale, la seguente contribuzione:

a titolo di contributo soggettivo, il 14% del reddito professionale netto dichiarato ai fini dell’Irpef entro il tetto reddituale annualmente stabilito detratto quanto già pagato, tramite M.Av., a titolo di contributo soggettivo minimo. Sul reddito eccedente il suddetto tetto è dovuta la percentuale del 3% a titolo di solidarietà;
a titolo di contributo integrativo, il 4% sul volume di affari IVA dichiarato detratto quanto già versato a titolo di contributo integrativo minimo, se dovuto, tramite M.AV.
I praticanti abilitati e gli avvocati, iscritti alla Cassa, che beneficiano dell’esonero dal pagamento del contributo integrativo minimo, devono versare, in sede di autoliquidazione, il contributo integrativo nella misura del 4% sull’effettivo volume d’affari IVA (calcolato detraendo l’importo del contributo integrativo) a prescindere dall’effettivo pagamento eseguito dal debitore.

L’Aiga ha proposto di ridurre o abolire il contributo minimo integrativo con mantenimento del solo contributo soggettivo e di maternità, a vantaggio di tutti gli iscritti a Cassa.

L’Aiga ha poi ricordato il problema degli avvocati che hanno ricevuto la notifica di cartella esattoriale e/o avviso di addebito per mancato pagamento dei contributi del Fondo di Gestione Separata Inps, ante riforma legge 247/12, rappresentando come, secondo alcune sentenze, la competenza ad agire per il recupero dei contributi spetta solo a Cassa Forense e non all’Inps. Difatti l’iscrizione alla Gestione separata ha carattere residuale essendo obbligatoria solo per i lavoratori autonomi che esercitano una professione per la quale non sia obbligatoria l’iscrizione ad appositi albi, ovvero per coloro che, pur iscritti, svolgano un’attività non soggetta a versamento contributivo agli enti di previdenza per i liberi professionisti.

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