Bollo auto: prescrizione arretrati a tre, cinque o dieci anni?

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È sempre caldo il tema della prescrizione degli arretrati del bollo auto: oltre all’incertezza di fondo che ha da sempre caratterizzato l’argomento – un po’ per le alterne decisioni della giurisprudenza, un po’ per le diverse discipline regionali – ora si è aggiunta anche la disposizione inserita nella bozza della legge di bilancio 2018 che vorrebbe portare la prescrizione a 10 anni. Una notizia che, come prevedibile, ha allarmato i contribuenti e fatto gridare allo scandalo: in gioco c’è la violazione delle basilari norme di diritto, visto che il Governo calpesterebbe l’interpretazione più favorevole agli automobilisti fornita, di recente, dalle Sezioni Unite, interpretazione che vorrebbe la scadenza della tassa automobilista sempre in tre anni. Cerchiamo allora di dipanare la matassa e vedere, allo stato attuale, se la prescrizione degli arretrati del bollo auto è di tre, cinque o 10 anni.

 

Bollo auto: la prescrizione è di tre anni

Il punto da cui partire è sempre la legge. La normativa in materia di bollo auto stabilisce che la tassa automobilistica si prescrive in tre anni [1]. Il termine inizia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è dovuto il pagamento. Così il bollo da versare nel 2017 si prescrive il 31 dicembre 2020, con la conseguenza che ogni richiesta di pagamento pervenuta dal 1° gennaio 2021 in poi è illegittima.

Bollo auto: la decadenza è di due anni

Se l’automobilista non versa spontaneamente il bollo auto, la Regione gli invia un avviso di pagamento con la «mora» (nelle Regioni a Statuto speciale la competenza è dell’Agenzia delle Entrate). Se l’inadempimento persiste, la Regione iscrive a ruolo l’importo e delega l’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate Riscossione) al recupero coattivo delle somme. Tradotto in termini pratici, significa che arriva la cartella di pagamento e, successivamente, si passa eventualmente al fermo auto e al pignoramento.

La cartella di pagamento deve essere notificata al contribuente entro massimo 2 anni da quando l’ente titolare del credito (Regione o Agenzia Entrate) iscrive a ruolo l’imposta non versata. Se questo termine viene superato e la cartella viene notificata successivamente, il diritto di riscossione si considera «decaduto» e nulla è più dovuto dal contribuente.

Per verificare la data di iscrizione a ruolo dell’imposta basta consultare il dettaglio della cartella esattoriale.

Bollo auto: la prescrizione della cartella di pagamento

A questo punto viene l’incertezza. Il dubbio che si è posto è se, una volta notificata la cartella esattoriale, la prescrizione del bollo resta di tre anni o è più lunga. In buona sostanza, cosa succede se, dopo la notifica della cartella esattoriale, l’Agente della Riscossione resta diversi anni con le braccia conserte e non avvia alcun pignoramento né notifica altri atti? Quando scade la cartella esattoriale del bollo auto? L’incertezza deriva dal fatto che nessuna legge stabilisce i termini di prescrizione dei tributi erariali. Sul punto si sono confrontati diversi orientamenti.

Prescrizione del bollo auto a 10 anni

Un primo orientamento, sposato ovviamente da Equitalia, riteneva che il bollo auto dovesse prescriversi in 10 anni una volta notificata la cartella e non impugnata nei 60 giorni. Questo perché la cartella non contestata, e quindi divenuta definitiva, sarebbe equiparabile a una sentenza e, come tutte le sentenze, avrebbe una prescrizione di 10 anni. Questa tesi è stata condivisa in passato anche dalla Cassazione con un isolato precedente [2].

Prescrizione del bollo auto a 5 anni

Ci sono stati anche giudici [3] che hanno ritenuto che la prescrizione degli arretrati del bollo auto sia di cinque anni e ciò in virtù del fatto che, a norma del codice civile [4], tutti i debiti che vanno pagati almeno una volta all’anno si prescrivono sempre in cinque anni. E non c’è dubbio che il bollo vada pagato tutti gli anni.

Prescrizione del bollo auto a 3 anni

Per risolvere questi dubbi, a fine 2016 è intervenuta finalmente la Cassazione a Sezioni Unite che ha detto: gli arretrati del bollo auto si prescrivono in 3 anni anche dopo la notifica della cartella esattoriale e anche se quest’ultima non viene impugnata nei 60 giorni. Ciò perché la cartella è un atto amministrativo e, anche se diventa definitiva, non può mai essere equiparata a un atto del giudice. Con la conseguenza che la scadenza del bollo è sempre la stessa sia prima che dopo la notifica della cartella di pagamento.

Questa tesi è stata di recente condivisa da numerosi giudici e, da ultimo, dalla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna [6].

Bollo auto: prescrizione e riforma

Tutto ciò che abbiamo appena detto è tutt’ora valido. Quindi, al momento, tra tutte le tesi, quella della prescrizione di tre anni del bollo auto è sicuramente quella più certa e accreditata. Non conta il fatto che ogni Regione possa avere delle proprie regole. La prescrizione è uguale in qualsiasi parte d’Italia.

Tuttavia, il Governo vorrebbe inserire una norma di «interpretazione autentica» – e quindi con valore retroattivo, efficace anche per i debiti pregressi – che porterebbe la prescrizione del bollo auto a 10 anni una volta notificata la cartella di pagamento. Almeno per i debiti anteriori al 31 dicembre 2017. Il risultato sarebbe che, chi riteneva di essersi già liberato del tributo per avvenuta prescrizione, ritornerebbe ad essere debitore. Perché ciò possa considerarsi definitivo, però, bisognerà valutare i successivi sviluppi della legge di bilancio 2018.

note

[1] Art. 5, co 51, Dl 953/1982.

[2] Cass. sent. n. 4283/2010 secondo il quale l’assenza di una norma che stabilisca i termini di prescrizione dei tributi erariali renderebbe applicabile il termine ordinario decennale: a sostegno di questa tesi si richiama l’articolo 2946 cod. civ., secondo il quale «salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni».

[3] Ctp Avellino, sent. n. 267/2017; Ctr Catanzaro sent. n. 173/16.

[4] Art. 2948, n. 4) cod. civ.

[5] Cass. S.U. sent. n. 23397/2016

[6] Ctr Sardegna sent. n. 221/5/2017.

Autore immagine: 123rf com

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