Autovelox e tutor: cartelli di avviso troppo vicini

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Contravvenzioni: la segnaletica con l’avviso di controllo elettronico della velocità deve  essere collocata con adeguato anticipo rispetto alla postazione della polizia.

A cosa serve il cartello con cui viene comunicato agli automobilisti l’imminente «controllo elettronico della velocità»? Non certo a consentire loro di decelerare ed evitare la multa, ma a impedire che, vedendo all’ultimo minuto il dispositivo con la telecamera, possano frenare sul più bello, costituendo un pericolo per le auto provenienti da dietro. A ciò si aggiunga che la pubblica amministrazione – in base a quanto stabilisce la Costituzione – deve agire secondo trasparenza: un principio che ne garantisce l’imparzialità e il buon andamento. Questo significa che l’ente locale non può giocare sull’effetto sorpresa solo per fare cassa. Alla luce di questi principi, la normativa impone alle autorità, tutte le volte che intendono eseguire controlli elettronici della velocità tramite autoveloxtutor telelaser, di apporre un avviso preventivo e ben visibile, ai margini della strada. Ma quanto spazio ci deve essere tra tale avviso e la postazione? È questo un argomento che è stato trattato da più magistrati, ivi compresa la Cassazione; da ultimo, una sentenza del giudice di pace di Sessa Aurunca avverte che, in materia di autovelox e tutor, i cartelli di avviso sono troppo vicini. Vediamo quando e quali riflessi ha ciò sulle multe.

Nel 2016 la Cassazione aveva stravolto le convinzioni di molti automobilisti stabilendo che non esiste una distanza minima, prescritta per legge, tra il cartello di avviso e l’apparecchio di controllo elettronico della velocità (tutor, autovelox e telelaser). Tutto dipende dalla strada e dalla velocità che sulla stessa è possibile raggiungere. Chiaramente laddove i limiti sono più stretti non v’è ragione di apporre la segnaletica con ampio anticipo; invece nei tratti autostradali sarà necessario dare all’automobilista il tempo di adeguarsi all’avviso. La Corte parla di un obbligo di installazione del cartello con adeguato anticipo rispetto al luogo di rilevamento della velocità. In passato, invece, si era sempre parlato di 400 metri tra il segnale e l’autovelox come una distanza fissa, valida ovunque. La conseguenza è che, non potendosi parlare di un metraggio predefinito, lo spazio tra i segnali stradali e la postazione di rilevamento elettronico della velocità va valutato in relazione allo stato dei luoghi.

La Cassazione non avrebbe avuto ragione di esprimere questo principio se avesse ritenuto che il limite minimo dei 400 metri tra cartello e postazione fosse stato più che sufficiente. Il che farebbe credere che, in un centro urbano, dove si deve guidare a massimo 50 km/h, l’autovelox si potrebbe trovare anche a una distanza inferiore.

Ebbene, nel caso di specie, il giudice di pace non fa che prendere atto di tale interpretazione e trarne le dovute conseguenze. Per cui, in un tratto extraurbano con un limite di velocità a 80 km/h (in luogo dei 90 previsti di norma dal codice della strada), non ci può essere una distanza inferiore a 1 km tra il cartello e l’autovelox.

Sono le caratteristiche della strada (oltre che la quantità delle sanzioni inflitte) a convincere il giudice dell’inadeguatezza della segnalazione.

Anche il numero delle sanzioni inflitte sullo stesso tratto di strada non è, per il giudice, una coincidenza ma dimostra le ragioni degli automobilisti, non messi nella condizione di adeguarsi alla segnaletica. Segnaletica che, evidentemente, non è in grado di avvisare in modo adeguato i conducenti che è in atto il controllo elettronico della velocità.

C’è, infine, un altro aspetto da tenere in considerazione e da non trascurare. Se l’apparecchio è omologato e utilizzato per il rilevamento delle infrazioni su entrambi i sensi di marcia, ma il cartello è posto su di un solo lato e non da un segnale a doppia faccia visibile dalle due direzioni, le multe restano sempre impugnabili.

In sintesi, una norma che detti precise distanze minime tra il cartello di avviso e l’autovelox non esiste. Né è ricavabile dalle raccomandazioni ministeriali. C’è però da dire che, con la direttiva Minniti della scorsa estate, sono state emanate regole ancora più stringenti. Ad esempio non è sufficiente il semplice avviso di controllo elettronico posto in modalità “fissa” al margine della strada se il rilevamento della velocità avviene sporadicamente: la polizia deve apporre un ulteriore cartello mobile con il simbolo del vigile.

fonte

[1] GdP di Sessa Aurunca (in provincia di Caserta; magistrato onorario Paola De Biasio).

[2] Cass. sent. n. 9770/16 del 12.05.2016.

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