Addio mantenimento se c’è un nuovo partner anche senza bisogno che vi sia una stabile convivenza more uxorio

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Sino a ieri perdeva l’assegno di mantenimento l’ex moglie che iniziava una nuova relazione con un’altra persona a condizione che andasse a vivere con questa sotto lo stesso tetto, creando così una famiglia di fatto. Non è giusto, ha sostenuto più volte la Cassazione, imporre al precedente marito di farsi carico e sostenere economicamente anche il nuovo nucleo familiare dell’ex coniuge. In questa interpretazione, però, l’elemento della «stabile convivenza» tra i due nuovi partner era considerato necessario per poter parlare di una relazione more uxorio, assimilabile cioè a quella della coppia sposata. Ma le cose stanno cambiando. Secondo infatti una recente sentenza del Tribunale di Como [1]se l’ex ha una relazione perde l’assegno di mantenimentoanche senza bisogno di convivenza. Basta insomma che ci sia un legame amoroso nuovo. Canteranno vittoria tutti coloro che stanno versando fior di mantenimenti alle ex mogli quando queste hanno ormai iniziato a intraprendere nuove avventure. Del resto, è la stessa Cassazione che, lo scorso 10 maggio 2017, nella nota «sentenza Grilli», ha dichiarato che il divorzio determina la cessazione di ogni legame della coppia, sicché l’assegno divorzile deve servire solo in via residuale, qualora il coniuge più debole non abbia una indipendenza economica. Ma procediamo con ordine.

La nuova convivenza fa venire meno l’assegno di mantenimento

Partiamo dal principio sancito dalla Cassazione [2]: la scelta dell’ex coniuge di costituire una convivenza more uxorio stabile e duratura – ben diversa da una semplice coabitazione tra soggetti estranei – fa venir meno il diritto all’assegno di mantenimento. Ciò del tutto indipendentemente dalla posizione economica di ciascun convivente (quindi anche si tratti di soggetti entrambi disoccupati o comunque con un reddito molto basso). Costituisce infatti principio indiscusso che la formazione di una nuova famiglia di fattoda parte del coniuge divorziato (o separato) determina la perdita definitiva dell’assegno divorzile. Anche qualora tale convivenza cessi, si è ormai recisa ogni connessione con il precedente coniuge e, pertanto, non si può più recriminare di nuovo l’assegno divorzile.

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Tuttavia, ha chiarito la giurisprudenza fino ad oggi, tale principio si può applicare solo quando la nuova convivenza ha i connotati di stabilità e continuità, costituendo un modello di vita in comune analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio, e così, una vera e propria “famiglia di fatto”.

La coppia di fatto deve per forza convivere sotto lo stesso tetto?

Come ha chiarito la Cassazione lo scorso 15 aprile, si può essere conviventi senza abitare nella stessa casa. La convivenza sotto lo stesso tetto non è l’unico elemento per parlare di una coppia di fatto. Del resto, se è vero che marito e moglie possono risiedere in due posti diversi o abitare separatamente (come spesso succede per ragioni di lavoro) non si vede perché ciò non possa avvenire anche per le coppie di fatto. Questo principio è stato fornito per una questione del tutto differente (il diritto al risarcimento del danno morale per il partner non convivente a seguito della morte della compagna in un incidente stradale), tuttavia può essere utilizzato anche nel caso di specie ossia quello relativo alla perdita del diritto al mantenimento. Il che significa che ben potrebbe sussistere una nuova relazione anche senza che i due partner convivano sotto lo stesso tetto. È allora l’esistenza di un nuovo legame, e non già la coabitazione, a determinare la cessazione dell’assegno di mantenimento.

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Addio mantenimento se c’è un nuovo partner anche senza convivenza 

Il Tribunale di Como [1], prendendo spunto dall’orientamento della Cassazione di qualche giorno fa, è arrivato a stabilire che se l’ex ha una relazione con un nuovo compagno perde il mantenimento anche se tra i due non vi è alcuna stabile convivenza.

Deve essere revocato, pertanto, il contributo di mantenimento al coniuge che, prima ancora che sia terminata la causa di separazione dall’altro, ha creato una nuova famiglia di fatto con un nuovo partner pur senza instaurare una stabile convivenza con quest’ultimo, posto che la formazione di una famiglia di fatto costituisce espressione di una scelta di vita esistenziale e consapevole, con assunzione del rischio della cessazione del rapporto. Di fatto, la nuova relazione, anche senza convivenza, taglia ogni collegamento con il modello di vita legati al coniugio e quindi esclude l’obbligo di solidarietà dell’altro coniuge. Specifica il giudice che il dovere di coabitazione ben può essere derogato per accordo tra i coniugi e quindi non si vede perché detta facoltà non debba essere esercitabile anche da parte delle coppie non coniugate.

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Risultato: secondo il nuovo principio perde il mantenimento l’ex moglie che si rifà una vita anche se non vive sotto lo stesso tetto del nuovo partner. Ciò che conta è la nuova condizione personale della donna, che coltiva la relazione affettiva e riceve dal partner contributi economici per il fabbisogno del bambino sotto forma di mantenimento diretto: tanto basta per escludere ogni diritto all’assegno da parte del precedente marito.

fonte

[1] Trib. Como ord. del 12.04.2018.

[2] Cass. sent. n. 2732/2018

Autore immagine: 123rf com

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